STOP AI MUTUI PER LE AZIENDE E ALTRE AGEVOLAZIONI: COSA DEVI SAPERE

Alla luce della situazione d’emergenza COVID-19, si parla di sospensione delle rate dei mutui e di agevolazioni per le aziende. Come funziona? Chi può beneficiarne? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

17 aprile 2020
CREDITO | 

Con il termine moratoria si intende una sospensione delle scadenze in casi eccezionali e con riferimento a eventi straordinari.


Le seguenti iniziative sono dedicate a micro, piccole e medie imprese, includendo i professionisti e le imprese agricole, che abbiano subito carenze di liquidità in via temporanea, come conseguenza diretta della diffusione del Covid-19.

 

Il Decreto Legge

 

L’Art. 56 del D.L. 18/2020 prevede che le microimprese e le PMI possano far richiesta alla propria Banca per fare in modo che:

  • non possano essere revocate fino al 30/09/2020, le linee di credito in conto corrente a revoca e/o gli anticipi sui crediti;
  • siano prorogate fino al 30/09/2020, senza modifiche alle condizioni, i prestiti non rateali in scadenza, come le aperture di credito a scadenza fissa o le cosiddette convenzioni;
  • i finanziamenti a rimborso rateale di mutui e leasing siano sospesi fino al 30/09/2020, per la quota di capitale e/o di interessi con allungamento del piano di ammortamento per una durata pari a quella della sospensione, senza alcuna variazione al tasso applicato.

 

Queste misure non prevedono una valutazione da parte della Banca, che previa richiesta del cliente, dovrà dar seguito alle proroghe. I benefici saranno concessi soltanto ai clienti che, alla data del 18/03/2020, non siano classificati tra i deteriorati.

 

 

L’accordo ABI – Associazione Bancaria Italiana


L’ABI in data 6 marzo 2020, ha esteso l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” dell’Accordo per il Credito 2019 ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19.


L’Accordo prevede:

  • la possibilità di richiedere la sospensione o l’allungamento fino ad un anno del pagamento della sola quota capitale delle rate di finanziamenti come mutui e leasing. La sospensione non può essere superiore al numero di mesi residui per l’estinzione del mutuo.

Questa misura, prevede che la Banca possa, a sua valutazione e discrezione, concedere o negare la sospensione.

 

 

Gruppo Cassa Centrale e Banca di Cherasco


Banca di Cherasco, tramite il Gruppo Cassa Centrale, ha introdotto la facoltà per aziende e famiglie di sospendere le rate (o solo la quota capitale) dei mutui o richiederne l’allungamento.


È possibile decidere di sospendere soltanto la quota di capitale, continuando a pagare la quota di interessi, oppure scegliere di sospendere l’intera rata.
La sospensione può avere una durata massima di 12 mesi e può essere richiesta anche per un numero inferiore a 12 mesi.

 

Di seguito le opzioni di richiesta offerte da Banca di Cherasco:

  1. La sospensione dell’intera rata formata da quota capitale e interessi per un massimo di 12 mesi. Questo significa che il piano di ammortamento, ovvero l’insieme delle rate, verrà allungato per ulteriori 12 mesi, rispetto a quanto precedentemente concordato. Gli interessi maturati saranno addebitati proporzionalmente sulle rate del piano di ammortamento.
  2. La sospensione della sola quota capitale delle rate del mutuo per un massimo di 12 mesi. Questo significa che le rate capitali slitteranno di 12 mesi determinando l’allungamento del piano di ammortamento, e che si continuerà a pagare per il periodo di sospensione solo la quota interessi.

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