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Possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui dopo il maltempo di settembre scorso nel Torinese

Ordinanza del Dipartimento di Protezione civile 

A seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 dicembre 2024, che riguarda i "primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024" si informa la Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

I territori interessati, come si legge nell'Ordinanza 1.119 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 303 del 28 dicembre 2024, sono "i Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli". 

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:

·         sospensione dell'intera rata; 

·         sospensione della sola quota capitale.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (25 novembre 2025, salvo eventuali proroghe).

Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).

Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA

Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025.

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