Libretti di deposito al portatore: da estinguere entro il 31 dicembre
Avviso alla Clientela
In merito alle disposizioni in tema di libretti al portatore contenute nell’art. 49, comma 12, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
Si richiama pertanto l’attenzione della clientela sull’obbligo di estinzione dei libretti entro la data indicata, tenuto conto che la presentazione del libretto alla banca oltre tale termine porterà ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro a carico del portatore.