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Proroga dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali in Liguria di ottobre 2021 

I titolari di mutui di edifici sgomberati possono chiedere la sospensione delle rate

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E' ancora possibile chiedere la sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che dal 3 al 5 ottobre 2021 avevano colpito i Comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello e Urbe (provincia di Savona) e i Comuni di Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto (città metropolitana di Genova).

L'iniziativa fa seguito alla proroga dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022) che integra l’Ordinanza della Protezione Civile del 21 gennaio 2022, n. 848, correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, per 12 mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova.

Al riguardo, si rende noto che è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni si rammenta che, l’art. 8 dell’Ordinanza della Protezione Civile del 21 gennaio 2022, dispone che in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dovrà essere accompagnata da autocertificazione del danno subito e dovrà pervenire entro il 31 MARZO 2023.

La sospensione potrà essere richiesta una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi. Nel periodo di sospensione sono ricomprese eventuali rate scadute e non pagate.

Non sono previsti costi aggiuntivi a carico del cliente.

Per maggiori informazioni occorre rivolgersi presso la Filiale con la quale è intrattenuto il rapporto, che rimane a completa disposizione. 

Questo avviso è stato pubblicato il 27.1.2022, aggiornato il 28.2.2022 e 5.1.2023. Termina la sua validità il 31 marzo di quest'anno.

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