Nuove regole in materia di indennizzo sulla portabilità dei servizi di pagamento

Nuove regole in materia di indennizzo sulla portabilità dei servizi di pagamento
05 luglio 2017
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Dal 13 giugno 2017 sono in vigore le nuove regole in materia di indennizzo per il caso di ritardi nel trasferimento dei servizi di pagamento a richiesta del consumatore (cosiddetta "portabilità") (art. 126-septiesdecies, c. 2, TUB).

La portabilità è un diritto del consumatore ed è gratuita.

La novità introdotta dal 13 giugno sta nel fatto che i consumatori possono essere indennizzati laddove l’operatore bancario o finanziario non effettui il trasferimento richiesto entro il termine di 12 giorni lavorativi.

L’indennizzo è pari a € 40 e l’importo può essere aumentato per ogni giorno di ritardo.

La Banca d’Italia, con una comunicazione del 22 giugno, ha invitato banche, imel, istituti di pagamento e bancoposta a garantire effettività al diritto di portabilità dei consumatori e a mettere a loro disposizione informative chiare e semplici.

Sul sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html ) è possibile trovare  una informativa corredata da esempi e un’infografica che, in modo semplice e chiaro, mette in evidenza gli aspetti fondamentali della procedura di portabilità, con un focus sulle cose importanti da sapere per l’esercizio pieno, effettivo e consapevole del diritto di scelta.