Nuove regole in materia di indennizzo sulla portabilità dei servizi di pagamento
Dal 13 giugno 2017 sono in vigore le nuove regole in materia di indennizzo per il caso di ritardi nel trasferimento dei servizi di pagamento a richiesta del consumatore (cosiddetta "portabilità") (art. 126-septiesdecies, c. 2, TUB).
La portabilità è un diritto del consumatore ed è gratuita.
La novità introdotta dal 13 giugno sta nel fatto che i consumatori possono essere indennizzati laddove l’operatore bancario o finanziario non effettui il trasferimento richiesto entro il termine di 12 giorni lavorativi.
L’indennizzo è pari a € 40 e l’importo può essere aumentato per ogni giorno di ritardo.
La Banca d’Italia, con una comunicazione del 22 giugno, ha invitato banche, imel, istituti di pagamento e bancoposta a garantire effettività al diritto di portabilità dei consumatori e a mettere a loro disposizione informative chiare e semplici.
Sul sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html ) è possibile trovare una informativa corredata da esempi e un’infografica che, in modo semplice e chiaro, mette in evidenza gli aspetti fondamentali della procedura di portabilità, con un focus sulle cose importanti da sapere per l’esercizio pieno, effettivo e consapevole del diritto di scelta.