Sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia

Avviso pubblicato ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 732 del 31 dicembre 2020.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 732 del 31 dicembre 2020 recante a oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 01 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia”.

 

In particolare, l’art. 9 (Sospensione dei mutui) dispone che in ragione del grave disagio socio/economico derivante dallo stato di emergenza, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli Istituti di Credito e Bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando, compatibilmente all'operatività dei medesimi Istituti, tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

 

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dovrà pervenire entro il 31 marzo 2021 corredata dalla certificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

 

La sospensione potrà essere richiesta una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi.

 

Non sono previsti costi aggiuntivi a carico del cliente.

 

Per maggiori informazioni occorre rivolgersi presso la Filiale con la quale è intrattenuto il rapporto, che rimane a completa disposizione.