Emergenza Coronavirus: sospensione mutui

Interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.   Avviso ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimeno della Protezione Civile (OCDPC) del 29 febbraio 2020, n. 642 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.

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09 marzo 2020
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza della Protezione Civile del 29.2.2020 n. 642, che prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

 

In particolare, l’art. 1 (‘’Sospensione dei mutui’’), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

 

La Banca valuterà le richieste inoltrate anche da privati e imprese con residenza o sede legale in Comuni diversi rispetto a quelli identificati dall’Ordinanza ma che abbiano comunque subito danni economici dimostrabili dall’insorgenza dell’Emergenza sanitaria.

 

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subito.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate potrà pervenire per tutta la durata del periodo di emergenza.

La Banca si assumerà l’impegno a dare un esito alla richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa.

Non sono previsti costi aggiuntivi a carico del cliente.

Per maggiori informazioni rivolgersi presso la filiale con la quale è intrattenuto il rapporto, che rimane a completa disposizione.

 

Qui è possibile scaricare la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020.